Art. 614 · Tariffe di mano d'opera.
RegolamentoCapo III

Art. 614

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Tariffe di mano d'opera.

In vigore dal 30 giu 1891
Le tariffe del prezzo di mano d'opera che, giusta il disposto dell', sono stabilite per ciascuna officina, devono, di regola, essere sempre eguali pei lavori della stessa specie, comunque questi siano eseguiti ad economia, per imprese o per commissioni; e ogni qual volta occorra variarle per tenerle in armonia coi prezzi della piazza, devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero.
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