Art. 612 · Valutazione della mano d'opera.
RegolamentoCapo III

Art. 612

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Valutazione della mano d'opera.

In vigore dal 30 giu 1891
La valutazione della mano d'opera dei condannati o ricoverati tanto lavoranti nelle officine attivate ad economia dall'amministrazione, quanto in quelle ad impresa e per commissione, dev'essere approssimativamente ragguagliata ai corrispondenti prezzi di salario nell'industria libera, sotto un'equa deduzione. Nel detto prezzo di mano d'opera, deve altresì essere tenuto in conto approssimativo di riduzione il deperimento delle macchine, degli attrezzi ed utensili, il salario che fosse corrisposto al dirigente e assistente tecnico o capo e sottocapo d'arte della rispettiva officina, e la retribuzione assegnata allo scrivanello incaricato di tenere le diverse note della officina stessa.
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