Art. 600 · Separazione delle industrie nei rapporti economici.
RegolamentoCapo III

Art. 600

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Separazione delle industrie nei rapporti economici.

In vigore dal 30 giu 1891
Ogni ramo d'industria attivato nello stabilimento deve, nei suoi rapporti di passivo e attivo, rappresentare in modo esatto e chiaro le proprie condizioni economiche. Pei lavori e le somministrazioni di qualunque sorta che siansi eseguite col concorso di diverse officine, deve attribuirsi nei relativi registri a ciascuna di esse la quota di spesa e d'utile o di perdita che le spetti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-600