Regolamento›Parte I›Capo I
Art. 6
6 / 890Destinazione delle carceri giudiziarie centrali e succursali.
In vigore dal 30 giu 1891
Le carceri giudiziarie, centrali e succursali, nei capoluoghi od altri comuni del circondario, sono destinate:
a) per gli inquisiti;
b) pei condannati alla detenzione o alla reclusione non eccedente sei mesi, ovvero pei condannati all'arresto, salvo il disposto dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-6