Regolamento›Capo III
Art. 599
96 / 890Responsabilità degli impresarii dei lavori.
In vigore dal 30 giu 1891
Quando gli impresarii dei lavori, personalmente o per mezzo di rappresentanti, dirigono le manifatture, l'amministrazione rimane estranea alla custodia e al movimento delle materie di loro pertinenza, salvo la sorveglianza per la disciplina interna e per la sottoposizione dei condannati o ricoverati al risarcimento dei danni arrecati alle materie stesse, nonché ai manufatti, alle macchine, agli attrezzi e altri effetti, a senso dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-599