Art. 590 · Fondi per le provviste.
RegolamentoCapo II

Art. 590

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Fondi per le provviste.

In vigore dal 30 giu 1891
La provvista dei generi di sopravitto si fa col fondo complessivo dei detenuti o ricoverati e il rimborso della spesa si eseguisce mediante introito dell'importo del vitto mensilmente distribuito, previo l'addebito al rispettivo fondo disponibile.
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