Art. 586 · Marca degli oggetti mobili.
RegolamentoCapo II

Art. 586

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Marca degli oggetti mobili.

In vigore dal 30 giu 1891
Il materiale mobile degli uffici e della casa, tranne i letti e le altre suppellettili, e gli utensili di modello speciale e uniforme ad uso personale e individuale degli agenti di custodia e dei condannati, deve capo per capo, essere marcato colle iniziali S. P. C. (Stabilimento-penale-Casa), o R. G. C. (Riformatorio Governativo-Casa), e portare la impronta del numero progressivo della specie, a fuoco, in rilievo o per incisione, e sempre nel punto più visibile. Questo numero deve essere sempre continuativo per ogni specie, non può essere mai cambiato o sostituito, e deve corrispondere a quello segnato nel relativo inventario.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-586