Art. 585 · Durata degli oggetti di corredo.
RegolamentoCapo II

Art. 585

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Durata degli oggetti di corredo.

In vigore dal 30 giu 1891
Il direttore cura che sia sorvegliato il consumo degli effetti dati in uso ai condannati in relazione alla durata legale stabilita dalla tabella annessa al presente regolamento; prefigge, su proposta del vicedirettore e col parere del ragioniere, la durata degli oggetti di vestiario, della calzatura e degli utensili già usati che si consegnano ai condannati tanto al momento della loro ammissione nello stabilimento, quanto in occasione dei rinnovamenti che occorrono in seguito; e autorizza i rinnovamenti e le riparazioni di quegli oggetti, facendo procedere, ove d'uopo e quando occorra il caso previsto dall', alle conseguenti iscrizioni di debito sul conto dei rispettivi utenti.
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