Art. 58 · Rapporti con le autorità locali.
RegolamentoCapo VI

Art. 58

183 / 890

Rapporti con le autorità locali.

In vigore dal 30 giu 1891
Tutte le autorità e gli uffici dipendenti hanno l'obbligo di comunicare agli ispettori i documenti e le notizie di cui possano fare loro regolare richiesta. Le autorità amministrative e giudiziarie locali, i presidenti delle società di patronato e delle commissioni visitatrici prestano agli ispettori l'opera loro, affinché le ispezioni riescano maggiormente utili al pubblico servizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-58