Art. 579 · Rinnovazione dei contratti.
RegolamentoCapo II

Art. 579

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Rinnovazione dei contratti.

In vigore dal 30 giu 1891
Almeno sei mesi prima che scadano i contratti in corso la direzione deve presentare al Ministero particolareggiate proposte, accompagnandole con motivata relazione intorno al modo più conveniente di assicurare il servizio delle relative somministrazioni, osservate le norme prescritte dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-579