Regolamento›Capo II
Art. 577
62 / 890Spese di personale e di armamento.
In vigore dal 30 giu 1891
Le spese di personale debbono iscriversi nel preventivo, limitatamente agli assegni degli inservienti e degli altri agenti che siano dal Ministero indicati. Non vi si debbono iscrivere quelle per acquisto di armamento, trasporto, munizioni da fuoco e indennità agli agenti di custodia, le quali sono pagate direttamente dal Ministero coi fondi di appositi capitoli del suo bilancio generale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-577