Art. 577 · Spese di personale e di armamento.
RegolamentoCapo II

Art. 577

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Spese di personale e di armamento.

In vigore dal 30 giu 1891
Le spese di personale debbono iscriversi nel preventivo, limitatamente agli assegni degli inservienti e degli altri agenti che siano dal Ministero indicati. Non vi si debbono iscrivere quelle per acquisto di armamento, trasporto, munizioni da fuoco e indennità agli agenti di custodia, le quali sono pagate direttamente dal Ministero coi fondi di appositi capitoli del suo bilancio generale.
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