Art. 572 · Interessi particolari dei detenuti o ricoverati e degli agenti di custodia.
RegolamentoParte IIICapo I

Art. 572

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Interessi particolari dei detenuti o ricoverati e degli agenti di custodia.

In vigore dal 30 giu 1891
L'amministrazione degli interessi particolari dei detenuti o ricoverati, e quella del fondo degli agenti di custodia sono dimostrate e giustificate a mezzo di conti separati, dei quali il Ministero tiene calcolo nel decreto di discarico riflettente la gestione dei contabili.
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