Regolamento›Parte III›Capo I
Art. 572
667 / 890Interessi particolari dei detenuti o ricoverati e degli agenti di custodia.
In vigore dal 30 giu 1891
L'amministrazione degli interessi particolari dei detenuti o ricoverati, e quella del fondo degli agenti di custodia sono dimostrate e giustificate a mezzo di conti separati, dei quali il Ministero tiene calcolo nel decreto di discarico riflettente la gestione dei contabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-572