Art. 570 · Iscrizione delle spese e delle entrate.
RegolamentoParte IIICapo I

Art. 570

665 / 890

Iscrizione delle spese e delle entrate.

In vigore dal 30 giu 1891
Tutte le spese occorrenti, sia pei servizii della casa e delle manifatture, sia per quelli del fabbricato, sono iscritte nel bilancio del Ministero dell'interno, il quale provvede le amministrazioni locali dei fondi che si richiedono per sopperirvi. Le entrate, qualunque ne sia la natura e la provenienza, sono stanziate nel bilancio attivo dello Stato e debbono perciò essere versate direttamente nelle tesorerie erariali. Le somministrazioni dei fondi e i versamenti dei proventi si fanno secondo le disposizioni contenute nel regolamento e in quello sulla contabilità generale dello Stato.
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