Regolamento›Parte III›Capo I
Art. 568
663 / 890Preventivi, consuntivi e conti giudiziali.
In vigore dal 30 giu 1891
L'amministrazione della casa e quella delle manifatture hanno ciascuna per fondamento un preventivo annuo delle spese e un altro delle entrate, e, a giustificazione dell'esercizio scaduto, un bilancio consuntivo, un conto giudiziale dei proventi, e un conto giudiziale del materiale, corredati dai relativi documenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-568