Regolamento›Capo VI
Art. 560
349 / 890Obbligo di tenere la barba rasa e i capelli tosati. Eccezione per i liberandi.
In vigore dal 30 giu 1891
Ai condannati la cui sentenza divenga esecutiva, quando abbiano più di tre mesi di pena da scontare, è rasa la barba una volta la settimana e sono tosati i capelli ogni mese. Per gl'inquisiti è provveduto secondo i bisogni, presi gli accordi con l'autorità giudiziaria competente.
Ai condannati è consentito di lasciarsi crescere la barba e i capelli negli ultimi due mesi di prigionia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-560