Regolamento›Capo VI
Art. 559
348 / 890Bagni di pulizia.
In vigore dal 30 giu 1891
Oltre al bagno di nettezza prescritto nell', nella stagione estiva i detenuti o ricoverati fanno altri bagni per turno, e almeno ogni quindici giorni si lavano i piedi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-559