Regolamento›Capo VI
Art. 555
344 / 890Loro pulizia.
In vigore dal 30 giu 1891
I corridoi, gli anditi, i cortili, le scuole, i laboratorii, le celle, i dormitorii, e gli altri locali occupati dai detenuti o ricoverati o destinati a loro uso, debbono essere spazzati ogni giorno ed i pavimenti lavati frequentemente con sabbia, segatura di legno o strofinacci umidi.
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