Regolamento›Capo VI
Art. 554
343 / 890Imbiancamento dei locali.
In vigore dal 30 giu 1891
I muri interni di tutti i locali dello stabilimento, le infermerie, le celle, i cubiculi, devono essere imbiancati con acqua di calce, in tutto o in parte, sempre quando se ne ravvisi il bisogno, previa, occorrendo, la picchiettatura e il rinnovamento dell'intonaco, e secondo la speciale destinazione delle località, possono essere rivestiti di catrame od asfalto, o tinti di olio.
In ogni anno, o sempre quando se ne riconosca l'urgenza, debbono essere riverniciati gl'infissi e le ferramenta, procurando che siano sempre mantenuti in buona condizione e colla massima nettezza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-554