Regolamento›Capo VI
Art. 550
339 / 890Locali che devono essere illuminati.
In vigore dal 30 giu 1891
L'autorità dirigente determina quali siano i locali dello stabilimento che debbono essere illuminati durante la notte.
Nessun locale, ove trovisi più di un detenuto, può durante la notte, restare privo di lume, e in particolare modo le infermerie e le sezioni cubiculari debbono avere un'illuminazione tale che ne permetta la facile sorveglianza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-550