Art. 550 · Locali che devono essere illuminati.
RegolamentoCapo VI

Art. 550

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Locali che devono essere illuminati.

In vigore dal 30 giu 1891
L'autorità dirigente determina quali siano i locali dello stabilimento che debbono essere illuminati durante la notte. Nessun locale, ove trovisi più di un detenuto, può durante la notte, restare privo di lume, e in particolare modo le infermerie e le sezioni cubiculari debbono avere un'illuminazione tale che ne permetta la facile sorveglianza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-550