Art. 55 · Personale aggregato.
RegolamentoCapo VI

Art. 55

180 / 890

Personale aggregato.

In vigore dal 30 giu 1891
Al personale amministrativo suddetto, per gli speciali servizi dei singoli stabilimenti, sono aggregati cappellani, medici-chirurghi, farmacisti, maestri per l'istruzione civile, agronomi, dirigenti ed assistenti tecnici, capi d'arte e inservienti, suore.
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