Art. 548 · Acquisto di sottabiti.
RegolamentoCapo VI

Art. 548

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Acquisto di sottabiti.

In vigore dal 30 giu 1891
Ai detenuti o ricoverati può essere concesso di acquistare dall'industria carceraria, sul fondo particolare o, in mancanza di questo, sulla eccedenza del fondo di lavoro, i sottabiti loro strettamente necessarii, e consistenti in calze di cotone o di lana a maglia ed in farsetti di cotone o di lana tessuti o a maglia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-548