Regolamento›Capo VI
Art. 541
330 / 890Inquisiti in pericolo di vita.
In vigore dal 30 giu 1891
Per mezzo dell'autorità dirigente, deve essere dato pronto avviso alla competente autorità giudiziaria allorchè un inquisito trovisi in pericolo di vita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-541