Regolamento›Capo VI
Art. 540
329 / 890Detenuti o ricoverati guariti.
In vigore dal 30 giu 1891
Il detenuto o ricoverato uscito di convalescenza, e in grado di riprendere la vita ordinaria dello stabilimento, è ricondotto al suo posto e riammesso al trattamento ordinario ed al vitto da sano.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-540