Art. 540 · Detenuti o ricoverati guariti.
RegolamentoCapo VI

Art. 540

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Detenuti o ricoverati guariti.

In vigore dal 30 giu 1891
Il detenuto o ricoverato uscito di convalescenza, e in grado di riprendere la vita ordinaria dello stabilimento, è ricondotto al suo posto e riammesso al trattamento ordinario ed al vitto da sano.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-540