Regolamento›Capo VI
Art. 537
326 / 890Divieto di cibi straordinari.
In vigore dal 30 giu 1891
È assolutamente vietato di distribuire o concedere straordinariamente agli infermi qualsiasi cibo o bevanda, senza il permesso del medico-chirurgo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-537