Regolamento›Capo VI
Art. 535
324 / 890Misura d'igiene e di pulizia. - Corredo speciale per gli affetti da malattie cutanee.
In vigore dal 30 giu 1891
Il letto, sul quale sia deceduto un infermo, deve essere sempre ripulito ed espurgato, distruggendo gli oggetti non suscettibili di disinfezione, se il medico-chirurgo lo reputi necessario.
In ogni caso, i materassi e i guanciali in uso nelle infermerie debbono essere lavati, ribattuti e rifatti almeno una volta l'anno, e sempre quando ciò sia richiesto dal medico-chirurgo.
Ai detenuti o ricoverati affetti da malattie cutanee, è destinata della biancheria speciale, da tenersi separata da quella per gli affetti da altre malattie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-535