Regolamento›Capo VI
Art. 532
321 / 890Medicinali.
In vigore dal 30 giu 1891
I medicinali che possono essere ordinati ai detenuti o ricoverati devono, di regola, essere quelli indicati nello elenco E.
In casi eccezionali possono essere ordinati anche altri rimedi; ma tali ordinazioni devono, volta per volta, essere fatte con motivate richieste alla direzione.
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