Regolamento›Capo VI
Art. 531
320 / 890Corredo delle infermerie.
In vigore dal 30 giu 1891
Tutte le infermerie hanno, di regola, apposite località separate per gli affetti da malattie contagiose, e sono provvedute del necessario corredo di biancheria, vestiario, suppellettili, e di quanto altro possa occorrere per il mantenimento della nettezza e per la cura degli infermi.
Esse sono del pari provvedute di un piccolo deposito di medicinali semplici per far fronte, occorrendo, ai primi e più urgenti bisogni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-531