Art. 53 · Rapporti ordinarii e straordinarii.
RegolamentoCapo V

Art. 53

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Rapporti ordinarii e straordinarii.

In vigore dal 10 apr 1922
Delle visite che la commissione o i delegati di essa fanno allo stabilimento carcerario od al riformatorio, nonché delle osservazioni alle quali queste visite possono dar luogo sui singoli rami di servizio, si prende nota in uno speciale registro, in conformità dell' del regolamento. COMMA SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 19 FEBBRAIO 1922, N. 393. Alla fine di ogni anno finanziario (entro il mese di luglio) il presidente della commissione visitatrice invia al prefetto della provincia le osservazioni che ha avuto luogo di fare, e il prefetto le spedisce al Ministero col suo parere e con le sue proposte. Ove l'urgenza del caso lo richieda, la commissione visitatrice deve riferirne senza indugio al prefetto e al Ministero dell'interno, dopo aver sentita l'autorità dirigente.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-53