Regolamento›Capo VI
Art. 529
318 / 890Passaggio nelle infermerie.
In vigore dal 30 giu 1891
Il passaggio nelle infermerie è autorizzato dalla direzione, salvo, per gli inquisiti, il consenso della competente autorità giudiziaria.
Nessun ammalato può essere ammesso all'infermeria se non dopo visita e richiesta del medico-chirurgo. È fatta eccezione pei casi di urgenza; ma il medico-chirurgo deve convalidare l'ammissione nella infermeria alla sua prima visita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-529