Art. 528 · Cura dei detenuti o ricoverati.
RegolamentoCapo VI

Art. 528

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Cura dei detenuti o ricoverati.

In vigore dal 30 giu 1891
I detenuti infermi, quando si trovano soggetti al regime della segregazione cellulare continua, sono, possibilmente, curati nella loro cella; gli altri detenuti ed i ricoverati, nel loro cubiculo. Coloro che sono affetti da gravi malattie, o che sono ammessi a vita comune durante il giorno, vengono curati nell'infermeria, salvochè il medico-chirurgo non disponga diversamente.
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