Regolamento›Capo VI
Art. 527
316 / 890Divieto al provveditore di comunicare coi detenuti o ricoverati.
In vigore dal 30 giu 1891
Il provveditore del sopravitto non può avere alcuna comunicazione o rapporto coi detenuti o ricoverati; ma, tanto le richieste, quanto la distribuzione dei generi, debbono essere fatte per mezzo del personale di custodia.
Questo personale, ricevendo osservazioni o reclami relativi a tale servizio, deve farne immediato rapporto al comandante, capoguardia o caposorvegliante, che ne riferisce all'autorità dirigente, per gli opportuni provvedimenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-527