Regolamento›Capo VI
Art. 523
312 / 890Dispensa.
In vigore dal 30 giu 1891
Per le somministrazioni del sopravitto dev'esservi presso ogni stabilimento carcerario e presso ogni riformatorio una dispensa, sotto l'osservanza delle norme indicate dagli articoli seguenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-523