Regolamento›Capo VI
Art. 513
302 / 890Locali assegnati per i pasti.
In vigore dal 30 giu 1891
I detenuti o ricoverati non possono mangiare e bere altrove che nei locali a tal uopo assegnati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-513