Regolamento›Capo VI
Art. 510
299 / 890Vitto speciale alle donne incinte od allattanti e ai bambini non lattanti.
In vigore dal 30 giu 1891
Le donne incinte od allattanti, possono ricevere, sul parere scritto del medico-chirurgo dello stabilimento, la razione stabilita per gli uomini adulti, e, ove questa non si ravvisi sufficiente, una mezza razione od una razione intera supplementare di pane o di minestra, o anche, una o due volte la settimana, una razione di carne, se lo stesso sanitario ne attesti la necessità con motivata dichiarazione.
Il vitto dei bambini non lattanti, ammessi a rimanere nel carcere con le loro madri, giusta il disposto dell', consta del quarto della razione ordinaria o dell'equivalente in altri cibi, secondo la richiesta che ne sarà fatta dal medico-chirurgo.
I minori di anni quattordici ricevono tre quarti di razione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-510