Regolamento›Capo VI
Art. 509
298 / 890Divieto di introdurre generi vittuari negli stabilimenti carcerari e riformatorii.
In vigore dal 30 giu 1891
Nessuna distribuzione di generi vittuari o di bevande è consentita a favore dei detenuti o ricoverati, sia per parte delle loro famiglie, opere pie, compagnie di misericordia ed altri istituti, sia per conto di committenti o imprenditori delle lavorazioni o di privati, salvo le eccezioni consentite dal regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-509