Regolamento›Capo VI
Art. 507
296 / 890Orario per la distribuzione del vitto.
In vigore dal 30 giu 1891
La distribuzione del vitto e del sopravitto è fatta nei modi e nelle ore stabilite dai regolamenti interni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-507