Regolamento›Capo VI
Art. 504
293 / 890A chi sono affidati gli oggetti occorrenti agli stabilimenti carcerarii ed ai riformatorii.
In vigore dal 30 giu 1891
Tutti gli stabilimenti carcerarii ed i riformatorii sono forniti degli oggetti occorrenti, che sono, secondo i casi, affidati alla sorveglianza e alla responsabilità dell'autorità dirigente, del ragioniere e del contabile, sia che il materiale trovisi in consegna ad una impresa, sia che il servizio proceda ad economia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-504