Regolamento›Capo V
Art. 500
161 / 890Norme per la liberazione condizionale.
In vigore dal 30 giu 1891
Il condannato cui sia stata concessa la liberazione condizionale, salvo disposizioni speciali dell'autorità competente, viene rilasciato con le stesse norme stabilite per le liberazioni definitive, previa annotazione sul registro di matricola del decreto ministeriale che gli concede la liberazione condizionale, e della data sotto la quale egli viene rilasciato.
Al liberato sotto condizione è dato dalla direzione un libretto, su cui sono stampati gli del codice penale, l'ultimo capoverso dell' e l' del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3ª), gli del regolamento. Nel libretto si notano le generalità del liberato, i suoi connotati, il delitto per cui fu condannato, la pena che gli fu inflitta, il giorno in cui cominciò a scontarla e quello in cui viene a cessare, se la liberazione condizionale non è revocata. Nel libretto medesimo sono trascritti altresì gli obblighi impostigli col decreto di liberazione, e sarà unita la fotografia del liberato ai sensi dell'.
Nell'atto della consegna del libretto, il direttore spiega al liberato le disposizioni che vi sono riportate, avvertendolo specialmente degli obblighi che gli sono imposti e delle conseguenze che derivano dalla trasgressione di essi.
Storico versioni
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