Art. 50 · Visite agli inquisiti.
RegolamentoCapo V

Art. 50

156 / 890

Visite agli inquisiti.

In vigore dal 30 giu 1891
Per le visite della commissione stessa ai detenuti che non sono condannati, o che sono a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, è necessario l'intervento del rappresentante l'autorità giudiziaria, o il suo consenso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-50