Regolamento›Parte I›Capo I
Art. 5
5 / 890Distinzione dei riformatorii.
In vigore dal 30 giu 1891
I riformatorii si distinguono in
istituti di educazione e di correzione;
istituti di educazione correzionale;
istituti di correzione paterna.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-5