Regolamento›Capo IV
Art. 497
140 / 890Regolamenti interni dei riformatorii governativi e privati.
In vigore dal 30 giu 1891
I regolamenti interni, tanto per i riformatorii governativi quanto per quelli privati che accolgono minorenni fatti ricoverare per conto del Governo, sono trasmessi, a mezzo della prefettura, al Ministero, per la debita approvazione.
Questi regolamenti determinano tutte le norme speciali da osservarsi per quanto si riferisce alle passeggiate, ai colloquii, alla corrispondenza, al sopravitto, alle ricompense ecc., avendo sempre per base:
a) di tenere affatto separate le diverse categorie di minorenni, e, possibilmente, nelle singole categorie, i minorenni di diverse età;
b) d'infondere nell'animo dei ricoverati l'amore dell'ordine, il sentimento della disciplina e il rispetto verso i superiori;
c) di abituarli alla nettezza del corpo, alla castigatezza dei modi e del linguaggio;
d) di stabilire una sorveglianza continua ed efficace, senza renderla odiosa o sospetta;
e) di obbligare tutti i ricoverati ad un lavoro che sia adattato alle loro età, alle loro condizioni di famiglia, ai loro precedenti, al loro avvenire;
f) di incoraggiare l'istruzione industriale, accordando delle gratificazioni sul prodotto del lavoro;
g) d'impartire la istruzione civile, morale, religiosa, industriale con lo scopo di facilitar loro un onesto collocamento tra le classi sociali donde provengono;
h) di punire i manchevoli e premiare i meritevoli, in guisa che le punizioni e i premi siano sempre inspirati alla benevolenza e al desiderio di rialzarne il sentimento morale, e formarne il carattere.
Storico versioni
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