Art. 496 · Convenzioni con i riformatorii privati e colle famiglie.
RegolamentoCapo IV

Art. 496

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Convenzioni con i riformatorii privati e colle famiglie.

In vigore dal 30 giu 1891
Speciali convenzioni sono stipulate con le singole direzioni dei riformatorii privati o colle famiglie suddette, per quanto riguarda la retta da corrispondersi, il trattamento da dare ai ricoverati e tutto quanto ad essi si riferisca.
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