Art. 495 · Liberazione dei minorenni dagli istituti di educazione correzionale. Loro tutela.
RegolamentoCapo IV

Art. 495

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Liberazione dei minorenni dagli istituti di educazione correzionale. Loro tutela.

In vigore dal 30 giu 1891
Liberazione dei minorenni dagli istituti di educazione correzionale. Loro tutela. Spetta al direttore, sentito il consiglio di disciplina locale e con l'autorizzazione del Ministero, di fare al presidente del tribunale civile la proposta per la liberazione dei minorenni, dagl'istituti di educazione correzionale, o per toglierli dalle famiglie presso cui trovansi, giusto il disposto degli della legge di pubblica sicurezza.
Storico versioni

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