Regolamento›Capo III
Art. 492
91 / 890Classificazione dei condannati.
In vigore dal 30 giu 1891
Alle tre classi stabilite per le case di reclusione e di detenzione, a norma dell', si aggiunge una quarta classe, destinata ai condannati alla reclusione. A questa quarta classe sono ascritti quei condannati che avrebbero i requisiti richiesti per passare alla casa di pena intermedia.
In tale classe, i condannati godono di tutti i benefizii accordati dall' ai condannati delle case di pena intermedie.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-492