Art. 492 · Classificazione dei condannati.
RegolamentoCapo III

Art. 492

91 / 890

Classificazione dei condannati.

In vigore dal 30 giu 1891
Alle tre classi stabilite per le case di reclusione e di detenzione, a norma dell', si aggiunge una quarta classe, destinata ai condannati alla reclusione. A questa quarta classe sono ascritti quei condannati che avrebbero i requisiti richiesti per passare alla casa di pena intermedia. In tale classe, i condannati godono di tutti i benefizii accordati dall' ai condannati delle case di pena intermedie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-492