Art. 491 · Eccezioni alle regole generali.
RegolamentoCapo III

Art. 491

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Eccezioni alle regole generali.

In vigore dal 30 giu 1891
Alle case di correzione, per quanto è consentito dalla natura dello stabilimento, si applicano le norme del regolamento generale e quelle dei rispettivi regolamenti interni, colle eccezioni seguenti: a) le ore di lavoro sono ridotte a otto, tenendo sempre presente, nell'assegnazione dei condannati, l'arte che essi esercitavano in libertà; b) i condannati che sono iscritti alla classe seconda possono avere un colloquio e scrivere una lettera ogni due mesi; e quelli iscritti alla terza classe possono avere un colloquio e scrivere una lettera ogni mese, in eccedenza ai colloquii ed alle corrispondenze consentite dagli del regolamento; c) alla istruzione civile e morale è accompagnata la istruzione industriale o agricola; d) la durata del passeggio per i condannati della seconda classe è di un'ora e mezzo, e di due ore per i condannati ascritti alla terza. Per ambedue le classi possono essere sostituiti al passeggio gli esercizi militari e ginnastici; e) alle ricompense ordinarie sono aggiunte le gratificazioni in libretti delle casse di risparmio, da accordarsi con le norme stabilite dal regolamento interno; f) la gratificazione sul prodotto del lavoro, spettante a seconda della pena che i minorenni stanno scontando, è ridotta per la prima classe, di tre decimi, per la seconda classe di due decimi, e per la terza di un decimo; g) la quota spendibile non può eccedere, per le tre classi, gli otto decimi della gratificazione; nè superare in un giorno per la prima classe lire 0.10, per la seconda lire 0.20, per la terza classe lire 0.30, senza che siano a tale riguardo applicabili le disposizioni contenute nell'.
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