Regolamento›Capo III
Art. 490
89 / 890Destinazione delle case di correzione, e loro divisione in sezioni.
In vigore dal 30 giu 1891
Le case di correzione destinate ai minorenni, dei quali si tratta nell', lettera g, del regolamento, si distinguono in case di correzione pei condannati alla reclusione, e in case di correzione pei condannati alla detenzione e all'arresto.
Ciascuna di queste case si divide in due sezioni: la prima per i minorenni che non hanno compiuto l'età di sedici anni, la seconda per quelli che l'hanno oltrepassata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-490