Regolamento›Capo V
Art. 49
155 / 890Attribuzioni.
In vigore dal 30 giu 1891
La commissione visitatrice è in numero legale ogni qual volta intervengono all'adunanza tre dei suoi componenti.
Per l'adempimento del suo ufficio, la commissione può accedere nell'interno dello stabilimento carcerario o del riformatorio e visitare i dormitorii e le celle, le infermerie, i laboratorii, le celle di punizione, le dispense, le cucine, le caserme destinate al corpo degli agenti di custodia, ecc. La commissione può anche sentire le domande dei detenuti o ricoverati, e specialmente dei condannati che scontano la loro pena o che sono in attesa di assegnazione o di passaggio: e dà poi il suo parere sul regolamento interno dello stabilimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-49