Regolamento›Capo II
Art. 486
55 / 890Sezioni speciali per i condannati riconosciuti affetti da ubbriachezza abituale.
In vigore dal 30 giu 1891
Negli stabilimenti penali o nelle carceri giudiziarie, speciali sezioni possono essere destinate ai condannati pei quali sia riconosciuta la ubbriachezza abituale, a senso del n. 2 dell' del codice penale.
Alle sezioni stesse si applicano le disposizioni del regolamento generale e quelle del regolamento interno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-486