Art. 486 · Sezioni speciali per i condannati riconosciuti affetti da ubbriachezza abituale.
RegolamentoCapo II

Art. 486

55 / 890

Sezioni speciali per i condannati riconosciuti affetti da ubbriachezza abituale.

In vigore dal 30 giu 1891
Negli stabilimenti penali o nelle carceri giudiziarie, speciali sezioni possono essere destinate ai condannati pei quali sia riconosciuta la ubbriachezza abituale, a senso del n. 2 dell' del codice penale. Alle sezioni stesse si applicano le disposizioni del regolamento generale e quelle del regolamento interno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-486