Art. 475 · Rapporti trimestrali e mensili per gli inquisiti dementi.
RegolamentoCapo II

Art. 475

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Rapporti trimestrali e mensili per gli inquisiti dementi.

In vigore dal 30 giu 1891
Il direttore del manicomio giudiziario deve far pervenire al presidente del tribunale civile, che ha ordinato il ricovero, un rapporto trimestrale sulle condizioni sanitarie degl'imputati dei quali è parola nell'. Questo rapporto dev'essere mensilmente inviato all'autorità giudiziaria che ha ordinato il ricovero ove si tratti di accusati ed imputati di cui negli ; e deve essere fatto anche straordinariamente, sempre quando il direttore sanitario creda che un ricoverato sia completamente guarito. Al rapporto del direttore deve essere annessa una dichiarazione del direttore sanitario.
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