Regolamento›Capo II
Art. 473
42 / 890Imputati in esperimento nei manicomii giudiziarii.
In vigore dal 30 giu 1891
Sopra apposita domanda dell'autorità giudiziaria, possono essere ricoverati in una sezione speciale dei manicomii giudiziarii, anche gli inquisiti in istato di osservazione. L'assegnazione è fatta per decreto del Ministero dell'interno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-473